Corsi di musica antica ILMA
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Scuola di Musica Antica
"Girolamo Dalla Casa"
Regolamento

Aggiornamento pubblicato il 16/01/2023

 

Parte I - Durata, periodicità e tipologia dei corsi
Parte II - Norme per la frequenza ai corsi

 

PARTE I

DURATA, PERIODICITÀ E TIPOLOGIA DEI CORSI

Art. 1.          I corsi annuali della Scuola di Musica Antica "Girolamo Dalla Casa", aperti unicamente ai soci dell'Associazione Antiqua, prevedono normalmente 20 incontri annui, in media 2 incontri o due ore di lezione al mese per 10 mesi all’anno. I corsi comprendono normali lezioni individuali e corsi speciali (stage) di natura sia pratica sia teorica, relativi alla tecnica, allo stile, all’interpretazione, alla conoscenza dei trattati e della prassi esecutiva e ad ogni altro argomento sia ritenuto utile dalla Direzione e dai Docenti. I corsi speciali vengono fissati di anno in anno secondo le esigenze didattiche e le disponibilità dei docenti interessati e comunicati tempestivamente a tutti gli allievi.

Art. 2.          Ogni allievo, per ogni anno di corso, ha facoltà di iscriversi ad una fra le due sottoelencate categorie di corso:
A) Corsi completi. Questa formula, oltre alle normali lezioni individuali, dà all'iscritto la facoltà di frequentare gli stage ed i corsi speciali previsti di anno in anno dalla Direzione, senza alcun sovrapprezzo rispetto alla quota annuale di frequenza; ogni stage sostituisce un certo numero di ore di lezione individuale, comunicate dalla Direzione. Il numero annuo totale di lezioni, fra lezioni individuali e sedute di stage, è fissato a 20; il numero massimo di ore di recupero, di cui all'art. 7 ed all'art. 9, è fissato a 1 per ogni trimestre, con un massimo di 4 nell'arco dell'intero anno. La Direzione, a propria discrezione, può limitare il numero massimo di iscrizioni ai corsi di questa categoria.

B) Una tantum. Questa formula prevede lezioni individuali o frequenze a stage, esclusivamente su prenotazione e subordinatamente alla disponibilità della Scuola o dei docenti. La quota di partecipazione da versare per la singola lezione individuale o la frequenza al singolo stage è fissata in misura proporzionalmente più alta rispetto a quella della formula precedente. Per i corsi di questa categoria non è previsto alcun numero minimo o massimo annuo di lezioni.

Art. 3.          Il Consiglio di Amministrazione di Antiqua stabilisce annualmente per i corsi di categoria A l’importo della quota annuale di partecipazione e per i corsi di categoria B la quota di partecipazione relativa a lezioni una tantum o ai singoli stage e lezioni speciali, oltre ad ogni altra condizione economica a cui i soci allievi della Scuola sono soggetti.

 

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PARTE II

NORME PER LA FREQUENZA AI CORSI

Art. 4.          Per essere ammessi ai corsi, gli aspiranti devono sostenere un esame di ammissione a cura del Direttore della Scuola, che può delegare tale adempimento ai Docenti dei corsi. È cura del Direttore stabilire i criteri e le modalità dell’esame medesimo.

Art. 5.          Gli allievi devono essere soci dell’Associazione Antiqua e devono essere in regola col versamento della quota associativa. In caso di iscrizioni di gruppi, ciascun membro del gruppo deve essere individualmente socio di Antiqua.

Art. 6.       Gli allievi versano quote di partecipazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione di anno in anno e, per quanto attiene ai corsi speciali ed alle lezioni una tantum, di volta in volta. I versamenti si effettuano in forma anticipata secondo le modalità stabilite dall’art. 11.

Art. 7.          La Direzione comunica agli allievi con congruo anticipo il luogo ed il calendario delle lezioni individuali. La Direzione concorda con i singoli iscritti le date e gli orari delle eventuali lezioni di recupero.

Art. 8.          In caso di necessità (assenza o malattia dei docenti, indisponibilità dei locali, cause di forza maggiore ecc.), la Direzione, d'accordo col Docente interessato, fissa una data sostitutiva, non compresa fra quelle del calendario comunicato, ed aggiorna il calendario medesimo dandone tempestiva comunicazione agli allievi.

Art. 9.          Non è consentita la frequenza parziale o per periodi limitati e non è consentita l'interruzione o la sospensione dei corsi annuali (categoria A), salvo che venga autorizzata per iscritto nei casi eccezionali previsti ed espressamente individuati nell’ultimo paragrafo del successivo articolo 10.
Gli allievi di categoria A che dovessero essere assenti ad una lezione individuale o ad una seduta di stage facente parte integrante del corso possono recuperare l’assenza esclusivamente concordando col Docente una data sostitutiva che non può essere successiva alla fine del mese seguente a quello dell'assenza. Trascorso tale termine, la lezione non recuperata s'intende rinunciata dall'iscritto. Il numero massimo di lezioni recuperabili nel singolo trimestre e nell'anno è fissato dall'art. 2.

Art. 10.        Per i corsi di categoria A non sono previsti rimborsi o sconti per lezioni individuali o sedute di stage facenti parte integrante del corso perse per qualunque motivo, senza colpa della Scuola o dei suoi insegnanti, e non recuperate, né per assenze che superino il numero totale di lezioni recuperabili fissato dall’art. 2. Per la frequenza a stage da parte di allievi della categoria B, la tassa relativa già versata non è rimborsabile in caso di assenza totale o parziale dallo stage già prenotato.
Solo in casi eccezionali e per motivi gravi che comportino l’assenza continuativa dell’allievo per un periodo di almeno sei mesi oppure in caso di iscrizione di un nuovo allievo nel corso dell’anno, la Direzione, se ritiene, può consentire ad un singolo allievo di categoria A, esclusivamente previo accordo confermato per iscritto, una frequenza annua inferiore, ridimensionando proporzionalmente la sua quota di partecipazione.

Art. 11.        Per i corsi di categoria A, la quota annuale di partecipazione deve essere versata anticipatamente in dieci soluzioni, entro il giorno 5 di ognuno dei mesi di corso. In alternativa, la quota di partecipazione può essere versata, sempre anticipatamente, in due soluzioni, a gennaio e giugno dell'anno di corso, o in un'unica soluzione a gennaio dell'anno di corso. Forme diverse di versamento delle quote possono essere oggetto di accordi particolari confermati per iscritto.

I versamenti mensili o semestrali costituiscono rate di una quota annuale che resta unitaria e sono consentiti unicamente per comodità degli allievi. Ai sensi dell’art. 9, la loro cadenza mensile o semestrale non autorizza in nessun modo l’allievo ad interrompere o sospendere i versamenti successivi, che dovranno comunque essere continuati fino alla fine dell’anno di corso già iniziato anche nel caso in cui la frequenza alle lezioni dovesse essere interrotta o sospesa.
Per la frequenza a lezioni individuali di categoria B, la quota relativa va versata all’atto della lezione medesima. Per la frequenza a singoli stage da parte di allievi di categoria B, la quota relativa va versata prima dell’inizio del corso, entro il termine fissato dalla direzione e comunicato agli interessati.

 

 

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